Atto di liberalità: differenze tra le versioni

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In [[diritto civile]], si definisce '''atto di liberalità''' o '''atto liberale''' l'atto con cui una parte arricchisce l'altra ''senza esservi tenuta''.
 
In altri termini, una parte effettua ''l'arricchimento'' dell'altra senza che ciò configuri ''adempimento di una obbligazione''.
 
La nozione di ''liberalità'' indica, quindi, una categoria di atti che comprende sia [[atti unilaterali]] (come la [[remissione del debito]]) sia contratti (come la donazione).
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L'unilateralità della donazione costituisce la giustificazione dell'istituto della ''revoca della donazione'', che conferisce al donante la facoltà ''unilaterale'' di estinguere gli effetti dell'atto in presenza di determinati presupposti:
 
* Ingratitudine del destinatario della donazione (sono cause di ingratitudine: l'[[omicidio]] o il [[tentato omicidio]] del donante, del coniuge o di un ascendente o discendente di questi; la [[calunnia]] verso le stesse categorie di soggetti; l'[[ingiuria (ordinamento italiano)|ingiuria]] verso il donante; l'aver causato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante; l'aver rifiutato indebitamente gli [[alimenti (diritto)|alimenti]]);
* Sopravvenienza di figli del donante (qualora questi non ne avesse o ignorasse di averne al momento della donazione).