Giuramento (diritto italiano): differenze tra le versioni

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Il '''giuramento''', nel [[diritto processuale italianocivile]] [[italia]]no, è uno dei [[mezzi di prova]] chea disposizione delle parti. Esso consiste in una dichiarazione che una [[parte (diritto)|parte]] fa, in giudizio, della verità di determinati fatti a essa favorevoli, accompagnata dal solenne giuramento.
{{Spostare|Giuramento (diritto italiano)|La vove tratta dell'istituto esclusivamente dal punto di vista del diritto processuale italiano}}
Il '''giuramento''', nel diritto processuale italiano, è uno dei [[mezzi di prova]] che consiste in una dichiarazione che una [[parte (diritto)|parte]] fa, in giudizio, della verità di determinati fatti a essa favorevoli, accompagnata dal solenne giuramento.
 
Al contrario della [[confessione (diritto)|confessione]], non viene mai prestato spontaneamente dalla parte, occorrendo per legge il deferimento affidato alla controparte o alad un [[giudice]]. Nel primo caso si parla di ''giuramento decisorio'', nel secondo caso si parla di ''giuramento suppletorio''.
 
L'istituto, in quanto alla sua valenza di prova, è regolato dagli articoli 2736 e seguenti del [[codice civile italiano]] e, in quanto alle modalità di assunzione, dagli articoli 233 e seguenti del [[Codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile]].
 
==Giuramento decisorio==
Il giuramento decisorio è deferito dalla parte, che se ne servirà allorquando non abbia altri mezzi probatori con cui poter dimostrare al giudice la verità del proprio assunto. Il codice afferma esplicitamente che «è decisorio quel [tipo di giuramento] che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa».<ref>{{cita web|url=https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/giuramento-decisorio-e-giuramento-suppletorio.asp|accesso=9 dicembre 2022|titolo=Giuramento decisorio e suppletorio}}</ref>
 
Questo potere di ''deferire'' il giuramento è temperato dalla legge con l'istituto della riferibilità del giuramento, grazie al quale la parte cui è deferito il giuramento può a sua volta provocare il deferente a provare il contrario.
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==Efficacia del giuramento==
Giusta l'articolo 2738 del Codice civile, una volta che il giuramento sia stato prestato, la controparte non è ammessa a provare il contrario e il Giudice deve pronunziare [[sentenza]] conforme al giurato. Quand'anche il giuramento fosse dichiarato falso, la parte non potrebbe neppure chiedere che la sentenza fosse [[revocazione della sentenzaRevocazione|revocata]]; questi può, al massimo, domandare che il danno gli sia risarcito, nel caso di una condanna, in sede penale, per falso giuramento.
 
Al [[Giudicegiudice]] civile, inoltre, è dato di conoscere del [[reato]], ma al solo fine del liquidare un risarcimento, qualora la fattispecie criminosa sia estinta, per esempio per morte del reo.
 
In caso di [[litisconsorzio]] necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal [[giudice]].
 
Infine, in caso di [[estinzione del processo]], le risultanze del giuramento, se dovessero afferire in un nuovo giudizio avente lo stesso oggetto, sarebbero riconosciute come meri [[argomenti di prova]], ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, del [[Codice di ritoprocedura civile (Italia)|codice di procedura civile]].
 
==Casi di inammissibilità==
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==Il giuramento nel giudizio di appello==
Derogando al divieto d'ammissione di nuove prove nel giudizio d'[[Appello (diritto)|appello]], salve alcune eccezioni, l'attuale ultimo comma dell'articolo 345 c.p.c. statuisce che si può sempre deferire il giuramento decisorio.
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==
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[[Categoria:Diritto italiano]]
[[Categoria:Diritto processuale civile]]
[[Categoria:TerminiTerminologia giuridicigiuridica]]