Giuramento (diritto italiano): differenze tra le versioni

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InIl '''giuramento''', nel [[diritto processuale civile]] il giuramento[[italia]]no, è ununo mezzodei [[mezzi di prova,]] chea disposizione delle parti. Esso consiste in una [[testimonianza]]dichiarazione che una [[parte]] fa, in giudizio, della verità di determinati fatti ada essa favorevoli, accompagnata dal solenne giuramento.
{{s|diritto}}
In [[diritto processuale]] il giuramento è un mezzo di prova, che consiste in una [[testimonianza]] che una [[parte]] fa, in giudizio, della verità di determinati fatti ad essa favorevoli, accompagnata dal solenne giuramento.
 
Il giuramento, alAl contrario della [[confessione (diritto)|confessione]], non viene mai prestato spontaneamente dalla parte, occorrendo per legge il deferimento affidato alla controparte o alad un [[giudice]]. Nel primo caso si parla di '''giuramento decisorio''', nel secondo caso si parla di '''giuramento suppletorio'''.
 
L'istituto, in quanto alla sua valenza di prova, è regolato dagli articoli 2736 e seguenti del [[Codicecodice civile Civileitaliano]] e, in quanto alle modalità di assunzione, dagl'dagli articoli 233 e seguenti del [[Codice di Proceduraprocedura Civilecivile italiano|Codicecodice delladi Proceduraprocedura Civilecivile]].
 
==Giuramento decisorio==
Il giuramento decisorio è deferito dalla parte, che se ne servirà allorquando non abbia altri mezzi probatori con cui poter dimostrare al giudice la verità del proprio assunto. Il codice afferma esplicitamente che «è decisorio quel [tipo di giuramento] che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa».<ref>{{cita web|url=https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/giuramento-decisorio-e-giuramento-suppletorio.asp|accesso=9 dicembre 2022|titolo=Giuramento decisorio e suppletorio}}</ref>
 
Questo potere di ''deferire'' il giuramento è temperato dalla legge con l'istituto della riferibilità del giuramento, grazie al quale la parte cui è deferito il giuramento può a sua volta provocare il deferente a provare il contrario.
 
In alcuni casi, il giuramento decisorio risulta essere l'unico modo per provare un fatto. Ne è un esempio il caso della [[prescrizione presuntiva]].
 
==Giuramento suppletorio==
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==Giuramenti ''de veritate'' e ''de scientia''==
Col giuramento ''de veritate'' una parte è chiamata a giurare in merito ada un fatto proprio, di cui non può non aver conoscenza, sicché un'eventuale ''amnesia'' è equiparata al rifiuto di giurare; col giuramento ''de scientia (''anche noto come ''de notitia),'' invece, la parte è chiamata a giurare in merito alla conoscenza ch'essa ha di un fatto altrui. In quest'ultimo caso, è ammesso il rispondere che non si è a conoscenza del fatto in parola.
 
Non è possibile modificare la qualificazione del giuramento: la persona cui sia stato deferito un giuramento ''de veritate'', per esempio, non potrebbe rispondere con un giuramento ''de scientia''.
 
==Capacità delle parti==
Conformemente all'articolo 2737 del [[Codice Civile]]civile, che richiama il precedente articolo 2731 in materia di [[confessione (diritto)|confessione]], i requisiti richiestiprescritti alle parti per deferire o riferire il giuramento consistono nella capacità di disporre del diritto, a cui i fatti oggetto del riferimento si riferiscono.
 
==Efficacia del giuramento==
Giusta l'articolo 2738 del [[Codice Civile]]civile, una volta che il giuramento sia stato prestato, la controparte non è ammessa a provare il contrario ede il Giudice deve pronunziare [[sentenza]] conforme al giurato. Quand'anche il giuramento fosse dichiarato falso, la parte non potrebbe neppure chiedere che la [[sentenza]] fosse [[revocazione della sentenzaRevocazione|revocata]]; questi può, al massimo, domandare che il danno gli sia risarcito, nel caso di una condanna, in sede penale, per falso giuramento.
 
Al [[Giudicegiudice]] civile, inoltre, è dato di conoscere del [[reato]], ma al solo fine del liquidare un risarcimento, qualora la fattispecie criminosa sia estinta, per esempio per morte del reo.
 
In caso di [[litisconsorzio]] necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal [[giudice]].
 
Infine, in caso di [[estinzione del processo]], le risultanze del giuramento, se dovessero afferire in un nuovo giudizio avente lo stesso oggetto, sarebbero riconosciute come meri [[argomenti di prova]], ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, del [[Codice di ritoprocedura civile (Italia)|codice di procedura civile]].
 
==Casi di inammissibilità==
Ai sensi dell'articolo 2739 del [[Codice Civilecivile italiano|Codice civile]], vi sono dei casi in cui non è permesso il deferire odo il riferire il giuramento; un primo limite all'ammissibilità del giuramento è quello del fatto proprio: nessunoil puògiuramento deve essere chiamatofatto asolo giurare che soprasu un fatto proprio o sopra un fatto di cui si ha diretta conoscenza; altri casi sono:
* cause relative a [[diritti]] di cui le parti non possono disporre; la ratio di questa norma mira a rendere impossibile alle parti di disporre, in modo larvato, di codesti diritti, mediante una finzione giuridica;
* nelle cause relative alla [[responsabilità aquiliana]], non si può chiedere che taluno giuri sopra ad un [[fatto illecito]]; ciò è prescritto a tutela del presunto danneggiante, il quale non deve poter essere di fronte al dilemma di ammettere d'aver commesso un fatto riprovevole per l'ordinamento oppure di violare la Leggelegge, giurando il falso;
* nelle cause ove si deduce in giudizio un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]], non si può chiedere che taluno giuri sopra ada un [[contratto]], per la validità del quale è richiesta la forma scritta; parallelamente al caso dei diritti indisponibili, non si vuole permettere alle parti di violare le norme in materia di prova dei contratti, attraverso questo stratagemma;
* nelle cause ove sia stato ammesso, a titolo di mezzo di prova, un [[atto pubblico]], il giuramento non può essere usato per negare un fatto che, dall'atto, risulti avvenuto alla presenza del [[pubblico ufficiale]] che ha formato l'atto stesso; questa norma è prevista, poiché esiste un apposito strumento, vale a dire la [[querela di falso]], posto all'uopo.
 
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Se, nell'ammettere il giuramento decisorio, il [[giudice]] modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.
 
==Il giuramento nel giudizio di Appelloappello==
Derogando al divieto d'ammissione di nuove prove nel giudizio d'[[Appello (diritto)|appello]], salve alcune eccezioni, l'attuale ultimo comma dell'articolo 345 c.p.c. statuisce che si può sempre deferire il giuramento decisorio.
 
==Voci correlateNote ==
<references/>
*[[Prove costituende]]
 
== Voci correlate ==
* [[Confessione (diritto)]]
* [[Prova (ordinamento penale italiano)]]
 
== Altri progetti ==
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[[Categoria:Diritto italiano]]
[[Categoria:Diritto processuale civile]]
[[Categoria:Terminologia giuridica]]