Giuramento (diritto italiano): differenze tra le versioni
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▲In [[diritto processuale]] il giuramento è un mezzo di prova, che consiste in una [[testimonianza]] che una [[parte]] fa, in giudizio, della verità di determinati fatti ad essa favorevoli, accompagnata dal solenne giuramento.
L'istituto, in quanto alla sua valenza di prova, è regolato dagli articoli 2736 e seguenti del [[
==Giuramento decisorio==
Il giuramento decisorio è deferito dalla parte, che se ne servirà allorquando non abbia altri mezzi probatori con cui poter dimostrare al giudice la verità del proprio assunto. Il codice afferma esplicitamente che «è decisorio quel [tipo di giuramento] che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa».<ref>{{cita web|url=https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/giuramento-decisorio-e-giuramento-suppletorio.asp|accesso=9 dicembre 2022|titolo=Giuramento decisorio e suppletorio}}</ref>
Questo potere di ''deferire'' il giuramento è temperato dalla legge con l'istituto della riferibilità del giuramento, grazie al quale la parte cui è deferito il giuramento può a sua volta provocare il deferente a provare il contrario.
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==Giuramenti ''de veritate'' e ''de scientia''==
Col giuramento ''de veritate'' una parte è chiamata a giurare in merito
Non è possibile modificare la qualificazione del giuramento: la persona cui sia stato deferito un giuramento ''de veritate'', per esempio, non potrebbe rispondere con un giuramento ''de scientia''.
==Capacità delle parti==
Conformemente all'articolo 2737 del
==Efficacia del giuramento==
Giusta l'articolo 2738 del
Al [[
In caso di [[litisconsorzio]] necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal [[giudice]].
Infine, in caso di [[estinzione del processo]], le risultanze del giuramento, se dovessero afferire in un nuovo giudizio avente lo stesso oggetto, sarebbero riconosciute come meri [[argomenti di prova]], ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, del [[Codice di
==Casi di inammissibilità==
Ai sensi dell'articolo 2739 del [[Codice
* cause relative a
* nelle cause relative alla [[responsabilità aquiliana]], non si può chiedere che taluno giuri sopra
* nelle cause ove si deduce in giudizio un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]], non si può chiedere che taluno giuri sopra
* nelle cause ove sia stato ammesso, a titolo di mezzo di prova, un [[atto pubblico]], il giuramento non può essere usato per negare un fatto che, dall'atto, risulti avvenuto alla presenza del [[pubblico ufficiale]] che ha formato l'atto stesso; questa norma è prevista, poiché esiste un apposito strumento, vale a dire la [[querela di falso]], posto all'uopo.
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Se, nell'ammettere il giuramento decisorio, il [[giudice]] modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.
==Il giuramento nel giudizio di
Derogando al divieto d'ammissione di nuove prove nel giudizio d'[[Appello (diritto)|appello]], salve alcune eccezioni, l'attuale ultimo comma dell'articolo 345 c.p.c. statuisce che si può sempre deferire il giuramento decisorio.
== Note ==
<references/>
== Voci correlate ==
* [[Confessione (diritto)]]
* [[Prova (ordinamento penale italiano)]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto|q}}
{{Portale|diritto|italia}}
[[Categoria:Diritto italiano]]
[[Categoria:Diritto processuale civile]]
[[Categoria:
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