Riforma delle pensioni Fornero: differenze tra le versioni
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{{Vedi anche|Storia economica d'Italia}}
A partire dal 2010, dopo la [[Crisi economica della Grecia|crisi del debito greco]], nel contesto delle manovre finanziarie correttive tese a contrastare la [[grande recessione]] che dagli [[Stati Uniti]], dove era nata con la [[Crisi dei subprime]], si era trasferita in [[Europa]], vengono emanate in Italia anche nuove, incisive norme riguardanti le pensioni, volte a modificare la disciplina risalente alla [[riforma Dini]] del 1995.
Ciò al duplice scopo di:
# equilibrare strutturalmente la spesa pensionistica pubblica, costituita dagli assegni pensionistici correnti, con i [[Contributo|contributi
# mettere in sicurezza i conti previdenziali, facenti parte dei [[Bilancio dello Stato|conti pubblici]], e rendere sostenibile il sistema previdenziale nel lungo periodo.
La riforma è stata votata dalla coalizione di partiti che sostenevano il [[governo Monti]], composta da [[Partito Democratico (Italia)|PD]], [[Il Popolo della Libertà|PDL]], [[Unione di Centro (2002)|Unione di Centro]] e [[Futuro e Libertà per l'Italia]] e altri gruppi minori
Fu denominato ''Decreto Salva Italia'' perché le misure introdotte, secondo lo stesso Monti, erano finalizzate al risparmio di [[spesa pubblica]] volta ad evitare il [[Default (finanza)|default]] finanziario dello Stato Italiano nell'ambito della [[crisi del debito sovrano europeo]].
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{{cita web |url=http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/DL_78_2010.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=16 settembre 2016 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160417002320/http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/DL_78_2010.pdf |dataarchivio=17 aprile 2016 }}<br /></ref> (che conferma ed espande quanto già statuito col DL 78/2009, L. 102/2009):
* aumento dell'età per il pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità;
* “finestra” ( = differimento dell’erogazione) mobile di 12 mesi per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati o 18 mesi per quelli autonomi ("finestra" mobile che incorpora la "finestra" fissa, mediamente di 4 mesi, introdotta dalla “Riforma delle pensioni Damiano” con la [https://it.wikisource.org/wiki/Speciale:Ricerca/L._24_dicembre_2007,_n._247_-_Norme_di_attuazione_del_Protocollo_del_23_luglio_2007_su_previdenza,_lavoro_e_competitivita%E2%80%99 L. 24 dicembre 2007, n. 247]<ref>{{Cita web |url=http://www.camera.it/parlam/leggi/07247l.htm |titolo=Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Riforma Damiano)}}</ref>;
* allungamento da 60 a 65 anni (più “finestra” di 12 mesi), senza gradualità, per le lavoratrici dipendenti pubbliche per equipararle ai dipendenti pubblici;
* introduzione dell’adeguamento triennale all’aspettativa di vita, a decorrere dal
* le ricongiunzioni diventano onerose.<ref>{{Cita web |url=https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9417 |titolo=Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa |accesso=4 maggio 2019 |dataarchivio=19 febbraio 2017 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170219092254/http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9417 |urlmorto=sì }}</ref><ref>{{Cita web |url=https://www.repubblica.it/economia/2012/11/10/news/la_beffa_dei_ricongiungimenti_onerosi_l_inps_stanga_chi_ha_cambiato_lavoro-46295356/ |titolo=La beffa dei ricongiungimenti onerosil'Inps stanga chi ha cambiato lavoro |sito=la Repubblica |data=2012-11-10 |lingua=it |accesso=2020-05-17}}</ref>
'''Riforma Sacconi del 2011''' (DL 98/2011, Legge 15 luglio 2011, n. 111<ref>{{Cita web|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/07/16/011G0153/sg|titolo=Gazzetta Ufficiale|sito=www.gazzettaufficiale.it|accesso=2023-07-11}}</ref> e DL 138/2011, {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2011|mese=09|giorno=14|numero=148}})<ref>{{Cita web|url=https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12346&tmstp=1316417614599|titolo=Gazzetta Ufficiale|sito=www.gazzettaufficiale.it|accesso=2023-07-11}}</ref>
* anticipo al 2013 dell’adeguamento all’aspettativa di vita;
* nuove norme per la pensione di reversibilità (successivamente dichiarato incostituzionale l’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, L. n. 111, dalla sentenza n. 174 del 15 giugno 2016 della Corte Cost.<ref>
* accelerazione dell’adeguamento dell’età di pensionamento per vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private;<ref name=tuttoprevidenza>''La manovra d'estate 2011 Le novità in tema di pensioni e previdenza''
http://tuttoprevidenza.it/wp-content/uploads/2014/03/Numero-30-settembre-2011.pdf</ref>
* slittamento di un anno dei pensionamenti a partire dal 2012 per il personale della scuola e dell’università ed estensione anche a loro della “finestra” di 12 mesi per l’erogazione della pensione;<ref name=tuttoprevidenza />
* blocco parziale o totale della perequazione delle pensioni superiori a 5 volte il [http://www.wikilabour.it/trattamento%20minimo%20pensionistico.ashx trattamento minimo] per gli anni 2012–2013.<ref name=tuttoprevidenza /> (Poi abrogato dal decreto 201 Salva Italia a dicembre 2011, che lo sostituisce con un provvedimento analogo, che però è a sua volta dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70/2015 della Corte Cost.<ref>''La perequazione delle pensioni: una storia sempre più complicata'' di Valeria Picchio – Dipartimento Democrazia Economica – 22 maggio 2015<br />
{{cita web
* applicazione di un [[Contributo di solidarietà]] sui redditi pensionistici lordi superiori a
▲{{cita web |url=http://www.cisllivorno.it/Petriccioli/La%20perequazione%20delle%20pensioni%20-%20una%20storia%20complicata.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=16 settembre 2016 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160917083832/http://www.cisllivorno.it/Petriccioli/La%20perequazione%20delle%20pensioni%20-%20una%20storia%20complicata.pdf |dataarchivio=17 settembre 2016 }}</ref><ref>Corte Cost. – Sentenza n. 70 del 10 marzo 2015
▲* applicazione di un [[Contributo di solidarietà]] sui redditi pensionistici lordi superiori a 90 mila €.<ref name=tuttoprevidenza /> (Poi la norma, art. 18, c. 22bis L. 111/2011, è dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, Corte Cost.).<ref>'''''Super pensioni, il contributo di solidarietà è illegittimo. Gli arretrati? Saranno restituiti'''''
'''Riforma Fornero del 2011''' (DL 201/2011 convertito dalla
* estensione pro-rata del metodo contributivo a quelli che erano precedentemente esclusi dalla [[Riforma Dini]] del 1995, che l'ha introdotto, (cioè coloro che nel 1995 avevano già 18 anni di contributi versati), a decorrere dall'1.1.2012;
* aumento di un anno delle pensioni di anzianità, ridenominate “anticipate” e abolizione delle cosiddette quote (somma di età anagrafica e anzianità contributiva);
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=== Le iniziative referendarie ===
Nel [[2013]] furono dichiarati inammissibili dalla [[Corte di
Il 20 gennaio [[2015]] la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana]] dichiarò inammissibile il [[referendum abrogativo]] proposto dalla [[Lega Nord]] in quanto "legge di bilancio".<ref name="Ansa.it Bocciatura referendum">
=== Contenzioso costituzionale ===
Con sentenza depositata il 30 aprile 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato [[incostituzionalità|incostituzionale]] l'art. 24, comma 25 del D.L. 6 dicembre 2011<ref>{{Cita web|url = http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2015/04/30/pensioni-bocciata-norma-fornero-vale-sui-5-mld-_01a17034-69e4-46ce-b507-1eaca50381e2.html|titolo = Pensioni: bocciata la norma Fornero, vale sui 5 miliardi - Economia|accesso = 2015-05-01}}</ref>, nella parte in cui negava la rivalutazione automatica - ad una fascia intermedia di pensioni - mediante l'[[indennità di contingenza]].
Le critiche alla sentenza rientrano nel filone secondo cui ''i giudici sembrano non tener conto che prima di ogni articolo della Costituzione c'è un Articolo Zero da rispettare: “L'Italia non può vivere a spese degli italiani di domani”''<ref>Piercamillo Falasca, ''La Costituzione più esosa del mondo. La Consulta blocca la spending review, ma così s'ipoteca il futuro'', Il Foglio, 9 Giugno 2016</ref>; per converso, coloro che portarono la controversia in Corte (cioè tutti quelli che percepiscono un trattamento superiore a tre volte il minimo) dalla sentenza rivendicarono il diritto "a chiedere il rimborso della rivalutazione non corrisposta 2012-2013 e gli arretrati relativi a 2014 e 2015 che vanno rivalutati alla luce dei maggiori importi dei due anni precedenti".<ref>
Il successivo intervento normativo del Governo, che ha prodotto una norma di legge<ref>
== Note ==
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[[Categoria:Leggi dello stato italiano]]
[[Categoria:Normativa sulla previdenza sociale]]
[[Categoria:Storia economica dell'Italia]]
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