EULA: differenze tra le versioni

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L''''End User License Agreement''' (in [[Lingua italiana|italiano]] ''Accordo di Licenza con l'Utente Finale''), noto semplicemente con l'[[acronimo]] '''EULA''', è il [[contratto]] stipulato tra il [[fornitore]] di un ''[[software]]'' e il suo [[Utilizzatore finale|utente finale]].
 
Il contratto concede la [[Licenza (informatica)|licenza]] di [[Uso (diritto)|utilizzo]] del ''software'' all'utente finale nei [[Termini di servizio|termini]] stabiliti dal fornitore; si tratta di un tipo di contratto «a [[termini di servizio]]».
 
== Caratteristiche ==
'''<big>Contenuto</big>'''
 
L'EULA comprende la concessione di [[Licenza (informatica)|licenza]], le limitazioni d'usodi [[Uso (diritto)|utilizzo]], le limitazioni di [[garanzia]], le limitazioni di [[responsabilità]], le restrizioni all'[[esportazione]] ed, eventualmente, le condizioni per il ''[[volume licensing]]''; nonostante sia associato all'utilizzo di ''[[software]]'' [[Software proprietario|proprietari]], viene discusso anche per accordare le licenze su ''software'' [[software libero|liberi]] (ad esempio [[Mozilla Firefox]]).<ref > [https://www.mozilla.com/en-US/legal/eula/ Mozilla Firefox EULA ] </ref>
 
Il [[fornitore]] mantiene sempre i [[Diritto d'autore|diritti]] sul ''software'' che ha realizzato; egli, quindi, non vende direttamente il ''software'' all'[[Utilizzatore finale|utente finale]], ma soltanto la licenza per il suo utilizzo.
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'''<big>Visione</big>'''
 
Caratteristica fondamentale dell'EULA è che l'[[acquisto]] del ''[[software]]'' precedepreceda l'eventuale lettura del [[contratto]] e la sua [[accettazione]] da parte dell'utente finale.
 
Il contratto èpuò essere presentato all'utente finale oin due diversi modi: in forma di [[Carta|foglio]] fisico all'interno della [[Imballaggio|confezione]] nella quale è contenuto il ''software'', o in forma [[elettronica]] prima delle fasi di [[Installazione (informatica)|installazione]] del [[Programma (informatica)|programma]].
 
'''<big>Accettazione</big>'''
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== Controversie ==
 
L'impossibilità da parte dell'[[Utilizzatore finale|utente finale]] di leggere i [[Termini di servizio|termini]] del [[contratto]] prima dell'[[acquisto]] del ''[[software]]'', rendeha taleportato sistemaa [[ContrattoPolemica|contrattualepolemiche]] esposto a discussioni e polemiche sulla validità dei suoi termini, sulle modalità di [[accettazione]] e sulle modalità di restituzione e[[Rimborso britannico|rimborso]].
 
La questione ha acquisito particolare rilevanza con la diffusione di software pre-installato ([[Original Equipmentequipment Manufacturermanufacturer|OEM]]) su personal computer di altri produttori. La disponibilità di programmi software alternativi che possono essere rispondenti alle esigenze dell'utente e di costo ridotto se non nullo fa sì che un utente possa disporre di soluzioni preferite rispetto a quelle pre-installate sul personal computer. L'utente può quindi volere procedere alla non accettazione della EULA associata al prodotto pre-installato, ed a voler attivare la procedura di rimborso.
 
In [[Italia]] un caso legale è stato dato dalla sentenza del [[Giudicegiudice di pace]] di Firenze, Dott. Lo Tufo, relativo alla causa tra un acquirente di un computer portatile ed HP Italia.<ref>[http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2096808 Articolo Punto Informatico 24/10/2007]</ref> Tuttavia, in Italia, nessuna sentenza crea un precedente, ma è comunque importante.
 
Il Giudice di Pace di Firenze ha ritenuto di dover condannare HP Italia a rimborsare i costi di licenza del sistema operativo più spese accessorie ad un acquirente che non intendeva utilizzare il sistema operativo Windows pre-installato sul proprio notebook. Il motivo del ricorso da parte dell'acquirente è stato generato dal fatto che HP, nel caso di rifiuto dell'EULA associata al sistema operativo, prevedeva soltanto la restituzione integrale della macchina da parte dell'utente, ed il solo rimborso delle spese di acquisto escludendo le spese accessorie. Il Giudice ha ritenuto non essere il software parte integrante della macchina acquistata, ciò dimostrato dal fatto che aveva un contratto separato con condizioni del tutto particolari e accessibili solo dopo l'acquisto della medesima. Questo a suo giudizio ha invalidato la procedura di restituzione integrale prevista dal produttore di personal computer. Inoltre ha ritenuto vincolanti per il produttore le relative condizioni riportate, che esplicitamente prevedevano il rimborso in caso di non accettazione.