Atto di liberalità: differenze tra le versioni

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Si definisce '''liberalità''' l'atto con cui una parte arricchisce l'altra ''senza esservi tenuta'' in virtù di una precedente [[obbligazione]], giuridica o naturale, e per soddisfare un proprio interesse '''non patrimoniale'''.
 
La nozione di ''liberalità'' indica, quindi, una categoria di atti che comprende sia [[atti unilaterali]] (come la [[remissione del debito]]) sia contratti (come la donazione).</br>
Per tutti gli atti di liberalità ''diversi'' dalla donazione la causa liberale necessita di essere ''accertata in concreto'', mentre la donazione costituisce l'unico [[contratto tipico]] per il quale lo spirito di liberalità rappresenta un [[causa del contratto|elemento causale]] ''intrinseco'': una donazione, pertanto, è tale ''soltanto se compiuta per spirito di liberalità''; se si accerta il mancato rispetto di tale requisito, la donazione stessa è [[nullità (diritto)|nulla]] per mancanza di causa.</br>
Per quanto riguarda, invece, gli atti diversi dalla donazione, essi possono essere compiuti anche per soddisfare un interesse di natura ''patrimoniale'', andando così a configurare un '''atto meramente gratuito'''.
 
==La donazione==
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Perciò il legislatore ha stabilito alcune specifiche norme riguardanti la capacità di disporre e di ricevere per donazione.
 
Pertanto, '''non possono fare donazioni''':
* coloro che non hanno la piena [[capacità di agire|capacità]] di disporre dei propri beni;
* i [[rappresentanza|rappresentanti legali]], per conto degli incapaci soggetti alla loro [[potestà]] o alla loro tutela (art. 777 c.c.);
 
'''Non può ricevere per donazione''':
* chi è stato [[tutore]] o protutore del donante, se la donazione è fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto (art. 779 c.c.);
* chi sia scelto come destinatario della donazione dal mandatario del donante, in virtù di un [[mandato]] generico (art. 778 c.c.);
 
Può ricevere donazioni il '''concepito''' e il figlio ''non ancora concepito'' di una determinata persona vivente (art. 784 c.c.). In tali ipotesi, l’accettazione della donazione deve essere formalizzata dai genitori.
 
==Forma della donazione==
La stipulazione di una donazione richiede, sotto pena di [[nullità (diritto)|nullità]], la forma dell’dell'[[atto pubblico]] (art. 782 c.c.); inoltre è '''necessaria la presenza di due testimoni'''. L’accettazioneL'accettazione della stessa deve essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore (in questo caso la donazione non si perfeziona se non dal momento in cui l’atto di accettazione è [[notifica|notificato]] al donante).
 
Se la donazione ha ad oggetto [[bene mobile|beni mobili]] occorre distinguere:
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==Oggetto della donazione==
La natura personale della donazione richiede che sia il donante a decidere l’oggettol'oggetto della stessa. In connessione con questo carattere la legge stabilisce alcuni divieti:
* '''divieto di donazione di beni futuri''' (art. 771 c.c.)
* '''divieto di attribuire al [[mandato|mandatario]] la facoltà di determinare l’oggettol'oggetto della donazione''' (art. 778 c.c.)
 
====Nullità, adempimento e revocazione====
La [[nullità]] della donazione, da qualunque causa dipenda, può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, con l’esclusione degli eredi e degli [[avente causa|aventi causa]] del donante i quali, pur conoscendo la causa di nullità, abbiano, dopo la morte del donante, confermato la donazione o dato ad essa volontaria esecuzione (art. 789 c.c.).
 
Per quanto riguarda la '''responsabilità del donante nell''' nell’esecuzioneesecuzione del contratto, essa è regolata da una serie di norme specifiche:
* in caso di '''inadempimento''' o di ritardo nell’esecuzione della donazione, il donante è responsabile soltanto per [[dolo]] o [[colpa (diritto)|colpa]] grave;
* il donante non è responsabile per i '''vizi della cosa donata''', se non in caso di dolo;
 
L’unilateralità della donazione costituisce la giustificazione dell’istitutodell'istituto della '''revoca della donazione''', che conferisce al donante la facoltà ''unilaterale'' di estinguere gli effetti dell’attodell'atto in presenza di determinati presupposti:
* '''ingratitudine del destinatario della donazione''' (sono cause di ingratitudine: l’[[omicidio]] o il [[tentato omicidio]] del donante, del coniuge o di un ascendente o discendente di questi; la [[calunnia]] verso le stesse categorie di soggetti; l’[[ingiuria]] verso il donante; l’aver causato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante; l’aver rifiutato indebitamente gli [[alimenti (diritto)|alimenti]]
* '''sopravvenienza di figli''' del donante (qualora questi non ne avesse o ignorasse di averne al momento della donazione)
La retroattività della revocazione ha [[natura obbligatoria]] (non pregiudica, cioè, i diritti acquisiti dai terzi; fatti salvi gli effetti della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]] della domanda di revocazione.
==Liberalità atipiche==
Le liberalità diverse dalla donazione, dette '''liberalità atipiche''' comprendono due tipologie di atti:
* atti che '''procurano un arricchimento''' ''diverso'' rispetto alla donazione (nella donazione, infatti, l’arricchimentol'arricchimento consiste necessariamente o nella ''disposizione di un diritto'' oppure nell’assunzionenell'assunzione di un’[[obbligazione]]).
* la cosiddetta '''donazione indiretta''', ossia l’atto che comporta, per colui che ne beneficia, un arricchimento di contenuto identico a quello della donazione, attraverso un ''contratto diverso'' dalla donazione stessa (ad esempio, il padre paga l’immobilel'immobile acquistato dal figlio).
 
La disciplina delle liberalità atipiche prevede:
* l’applicabiltàl'applicabiltà delle norme riguardanti l’attol'atto ''per mezzo del quale'' la liberalità atipica è compiuta;
* l’estensionel'estensione di quanto applicabile alla revocazione della donazione;
* la soggezione a [[collazione]] (art. 737 c.c.).