Atto di liberalità: differenze tra le versioni
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Si definisce '''liberalità''' l'atto con cui una parte arricchisce l'altra ''senza esservi tenuta'' in virtù di una precedente [[obbligazione]], giuridica o naturale, e per soddisfare un proprio interesse
La nozione di ''liberalità'' indica, quindi, una categoria di atti che comprende sia [[atti unilaterali]] (come la [[remissione del debito]]) sia contratti (come la donazione).</br>
Per tutti gli atti di liberalità ''diversi'' dalla donazione la causa liberale necessita di essere ''accertata in concreto'', mentre la donazione costituisce l'unico [[contratto tipico]] per il quale lo spirito di liberalità rappresenta un [[causa del contratto|elemento causale]] ''intrinseco'': una donazione, pertanto, è tale ''soltanto se compiuta per spirito di liberalità''; se si accerta il mancato rispetto di tale requisito, la donazione stessa è [[nullità (diritto)|nulla]] per mancanza di causa.</br>
Per quanto riguarda, invece, gli atti diversi dalla donazione, essi possono essere compiuti anche per soddisfare un interesse di natura ''patrimoniale'', andando così a configurare un
==La donazione==
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Perciò il legislatore ha stabilito alcune specifiche norme riguardanti la capacità di disporre e di ricevere per donazione.
Pertanto,
* coloro che non hanno la piena [[capacità di agire|capacità]] di disporre dei propri beni;
* i [[rappresentanza|rappresentanti legali]], per conto degli incapaci soggetti alla loro [[potestà]] o alla loro tutela (art. 777 c.c.);
* chi è stato [[tutore]] o protutore del donante, se la donazione è fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto (art. 779 c.c.);
* chi sia scelto come destinatario della donazione dal mandatario del donante, in virtù di un [[mandato]] generico (art. 778 c.c.);
Può ricevere donazioni il
==Forma della donazione==
La stipulazione di una donazione richiede, sotto pena di [[nullità (diritto)|nullità]], la forma
Se la donazione ha ad oggetto [[bene mobile|beni mobili]] occorre distinguere:
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==Oggetto della donazione==
La natura personale della donazione richiede che sia il donante a decidere
* '''divieto di donazione di beni futuri''' (art. 771 c.c.)
* '''divieto di attribuire al [[mandato|mandatario]] la facoltà di determinare
====Nullità, adempimento e revocazione====
La [[nullità]] della donazione, da qualunque causa dipenda, può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, con l’esclusione degli eredi e degli [[avente causa|aventi causa]] del donante i quali, pur conoscendo la causa di nullità, abbiano, dopo la morte del donante, confermato la donazione o dato ad essa volontaria esecuzione (art. 789 c.c.).
Per quanto riguarda la
* in caso di
* il donante non è responsabile per i
L’unilateralità della donazione costituisce la giustificazione
*
*
La retroattività della revocazione ha [[natura obbligatoria]] (non pregiudica, cioè, i diritti acquisiti dai terzi; fatti salvi gli effetti della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]] della domanda di revocazione.
==Liberalità atipiche==
Le liberalità diverse dalla donazione, dette
* atti che
* la cosiddetta
La disciplina delle liberalità atipiche prevede:
*
*
* la soggezione a [[collazione]] (art. 737 c.c.).
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