EULA
L'End-User License Agreement (EULA),"accordo di licenza con l'utente finale", è il contratto tra il fornitore di un programma software e l'utente finale. Tale contratto assegna la licenza d'uso del programma all'utente nei termini stabiliti dal contratto stesso.
Caratteristiche
Contenuto
L'EULA in generale comprende la concessione di licenza, le limitazioni d'uso, la limitazione di garanzia, la limitazione di responsabilità, le restrizioni all'esportazione e, eventualmente, le condizioni per il Volume Licensing.
Anche se la EULA è associata all'uso di software proprietario, in realtà è utilizzata anche per accordare la licenza d'uso nei relativi termini per software libero. Per esempio l'installazione di Firefox richiede l'accettazione della Mozilla Firefox EULA[1].
Il produttore del software mantiene i "diritti" sul software che ha creato e non vende il software all'utente, ma la "licenza" per l'uso del software.
Modalità di visione ed accettazione
Caratteristica della EULA è che l'acquisto del programma software precede l'eventuale lettura del contratto e la sua accettazione da parte dell'utente.
Il contratto è presentato all'utente o in forma di foglio all'interno della confezione con cui il programma è distribuito, od in forma elettronica durante le fasi di installazione del programma. In caso di EULA su foglio l'accettazione dei suoi termini è in genere prevista alla presa visione, a meno della restituzione del prodotto entro un certo lasso di tempo definito dal contratto stesso. In caso di EULA in forma elettronica l'accettazione avviene cliccando il relativo pulsante, a cui segue l'installazione del programma. La non accettazione implica l'impossibilità di installare il programma.
Controversie
L'impossibilità da parte dell'utente di leggere i termini del contratto di licenza prima dell'acquisto del programma software rende tale sistema contrattuale esposto a discussioni e polemiche sulla validità dei suoi termini, sulle modalità di accettazione e sulle modalità di restituzione e rimborso.
La questione ha acquisito particolare rilevanza con la diffusione di software pre-installato (OEM, Original Equipment Manufacturer) su personal computer di altri produttori. La disponibilità di programmi software alternativi che possono essere rispondenti alle esigenze dell'utente e di costo ridotto se non nullo fa sì che un utente possa disporre di soluzioni preferite rispetto a quelle pre-installate sul personal computer. L'utente può quindi volere procedere alla non accettazione della EULA associata al prodotto pre-installato, ed a voler attivare la procedura di rimborso.
In Italia un caso legale è stato dato dalla sentenza del Giudice di pace di Firenze, Dott. Lo Tufo, relativo alla causa tra un acquirente di un computer portatile ed HP Italia.[2] Tuttavia, in Italia, nessuna sentenza crea un precedente, ma è comunque importante.
Il Giudice di Pace di Firenze ha ritenuto di dover condannare HP Italia a rimborsare i costi di licenza del sistema operativo più spese accessorie ad un acquirente che non intendeva utilizzare il sistema operativo Windows pre-installato sul proprio notebook. Il motivo del ricorso da parte dell'acquirente è stato generato dal fatto che HP, nel caso di rifiuto dell'EULA associata al sistema operativo, prevedeva soltanto la restituzione integrale della macchina da parte dell'utente, ed il solo rimborso delle spese di acquisto escludendo le spese accessorie. Il Giudice ha ritenuto non essere il software parte integrante della macchina acquistata, ciò dimostrato dal fatto che aveva un contratto separato con condizioni del tutto particolari e accessibili solo dopo l'acquisto della medesima. Questo a suo giudizio ha invalidato la procedura di restituzione integrale prevista dal produttore di personal computer. Inoltre ha ritenuto vincolanti per il produttore le relative condizioni riportate, che esplicitamente prevedevano il rimborso in caso di non accettazione.
La decisione del Giudice di Pace è stata confermata in appello dal Tribunale di Firenze (con sentenza n. 2526/2010) e persino in Cassazione (19161/2014)[3]. Il giudice di legittimità ha analizzato il contratto di licenza d'uso del software (l'eula relativa al sistema operativo preinstallato nel computer) affermando poi che tra il contratto di vendita del computer e la licenza d'uso del software non esiste collegamento negoziale e che l'utente finale, che al primo avvio del computer abbia manifestato la volontà negativa rispetto all'uso del software, ha diritto al rimborso della parte di prezzo riferibile a detto software.
Va inoltre ricordato che, trattandosi di un contratto, la EULA può contenere delle clausole vessatorie quindi giuridicamente nulle. Per poter distinguere le une dalle altre si può fare riferimento alla presenza di leggi o sentenze specifiche che avallino o meno quanto imposto dalle varie clausole.
Un altro caso è quello di Apple, che ha avviato una battaglia legale contro Psystar, rea di aver venduto computer assemblati con Mac OS X preinstallato in violazione delle EULA e del copyright di Apple. Quest'ultima ha contro denunciato Apple di abuso di posizione dominante, affermando che i Macintosh attuali siano comuni pc e chiedendo che venga stabilita in una sede legale la "liberazione" di Mac OS X. Pystar ha perso però in tutti i gradi di giudizio[4] ed ha ottenuto il divieto di commercializzare i suoi prodotti.[5]
Note
- ^ Mozilla Firefox EULA
- ^ Articolo Punto Informatico 24/10/2007
- ^ Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 19161 del 2014, pubblicata l'11.9.2014, reperibile in http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
- ^ Psystar e Mac senza licenza, la Corte Suprema mette la parola fine definitiva, su Hardware Upgrade. URL consultato il 27 aprile 2019.
- ^ (EN) Gregg Keizer, Game over for Mac clone maker Psystar, su Computerworld, 16 dicembre 2009. URL consultato il 27 aprile 2019.