Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia (detta, in alcuni ordinamenti, mozione di censura) è un istituto tipico della forma di governo parlamentare e semipresidenziale; si tratta di un atto attraverso il quale il parlamento (o l'organo corrispondente di un ente territoriale) manifesta il venir meno del rapporto fiduciario con il governo (o l'organo corrispondente dell'ente territoriale).[1]

Il primo ministro del Regno Unito Frederick North, primo capo del governo a dimettersi a seguito di una mozione di sfiducia

La prima mozione di sfiducia collettiva[2] fu votata nel marzo 1782 quando, a seguito della sconfitta nella Battaglia di Yorktown durante la Guerra d'indipendenza americana, il parlamento britannico deliberò che «we can no longer repose confidence in the present ministers» ("non possiamo più riporre fiducia negli attuali ministri"); a seguito di questo voto il primo ministro Frederick North chiese al re Giorgio III di accettare le sue dimissioni[3].

Tipologia

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La mozione di sfiducia è proposta dai membri del parlamento; in genere le costituzioni prevedono che sia sottoscritta da un decimo dei componenti di una camera. Certe costituzioni, ad esempio quella tedesca e quella spagnola, prevedono che la mozione di sfiducia indichi anche il nome di chi viene proposto come primo ministro al posto di quello in carica (cosiddetta sfiducia costruttiva): è questa una soluzione finalizzata a rafforzare la stabilità del governo.

La mozione di sfiducia può essere proposta contro il governo (o il primo ministro, se il rapporto fiduciario intercorre solo con questo) oppure, in alcuni ordinamenti, contro un singolo ministro; se la mozione viene approvata, il governo oppure il ministro contro il quale è stata proposta si deve dimettere, altrimenti è revocato. Negli ordinamenti in cui, secondo la forma di governo da taluni definita neoparlamentare, il primo ministro è eletto direttamente dal corpo elettorale, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta, oltre alle dimissioni del governo, lo scioglimento del parlamento e l'indizione di nuove elezioni.

Ordinamento italiano

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Nell'ordinamento italiano la Costituzione della Repubblica disciplina la mozione di sfiducia in due distinti articoli: il 94, riguardante il rapporto fiduciario intercorrente tra il Parlamento e il Governo, e il 126, comma 2, disciplinante l'istituto nelle regioni a statuto ordinario.

A livello nazionale

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Intero governo

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Secondo l'art. 94 della Costituzione, il Governo deve avere la fiducia delle due Camere; ciascuna Camera può revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera nella quale è presentata e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Singolo membro del governo

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Nel silenzio della costituzione, si è discusso sull'ammissibilità del voto di sfiducia nei confronti di un singolo ministro. A sostegno di tale possibilità è stato citato l'art. 95, comma 2°, della Costituzione: "I ministri sono responsabili (...) individualmente degli atti dei loro dicasteri". A confermare tale tesi erano intervenute una deliberazione della Camera dei deputati e una del Senato negli anni 1984 e 1985. Nell'ottobre 1995 fu proposta una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora Ministro della Giustizia. La possibilità di tale mozione fu ammessa e chiarita dalla Corte costituzionale[4].

La sfiducia individuale permette di preservare il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo nel caso in cui sia minato esclusivamente dal comportamento di un singolo ministro.

È accaduto spesso che il presidente del Consiglio dei ministri si dimettesse una volta scoperto di non avere più il sostegno della maggioranza, prima che una mozione di sfiducia potesse essere approvata, o, in alcuni casi, persino prima che una mozione di sfiducia fosse stata presentata.

Legislatura Ministro Ministero Data Camere Presentatori Voti
A favore Contrari Astenuti
IX Giulio Andreotti Affari esteri 30 ottobre 1984 Senato PCI 98 177
SI 95 174
MSI 15 258
Franca Falcucci Pubblica Istruzione 3 dicembre 1986 Camera dei deputati PCI, SI, DP, PR 234 327
X Carlo Donat-Cattin Sanità 9 febbraio 1989 Camera dei deputati PCI, SI, DP, Verdi 179 278
Antonio Gava Interno 25 maggio 1990 Camera dei deputati PCI, SI 164 310
Guido Carli Tesoro 20 giugno 1991 Camera dei deputati Luigi D'Amato 166 326
Giovanni Prandini Lavori pubblici 15 gennaio 1992 Camera dei deputati Verdi 190 275 4
XI Giovanni Goria Finanze 21 ottobre 1992 Camera dei deputati MSI, PDS, Verdi 256 304 2
XII Filippo Mancuso Grazia e giustizia 19 ottobre 1995 Senato Progressisti, PP, LN 173 3 8
XIII Michele Pinto Politiche agricole, alimentari e forestali 4 febbraio 1997 Camera dei deputati LN, AN 250 311
Claudio Burlando Trasporti 2 aprile 1998 Camera dei deputati LN, AN, Misto 251 304 1
Giorgio Napolitano Interno 29 maggio 1998 Camera dei deputati CCD-CDU, LN, UDR 46 310
Giovanni Maria Flick Giustizia
XIV Claudio Scajola Interno 1 agosto 2001 Senato DS 106 180
Pietro Lunardi Infrastrutture e trasporti 16 febbraio 2005 Camera dei deputati DS 186 267
XVI Sandro Bondi Beni e attività culturali 6 gennaio 2011 Camera dei deputati IdV, UdC 292 314 2
Francesco Saverio Romano Politiche agricole, alimentari e forestali 28 settembre 2011 Camera dei deputati PD 294 315
Elsa Fornero Lavoro e politiche sociali 4 luglio 2012 Camera dei deputati IdV, LN 88 435
XVII Angelino Alfano Interno 19 luglio 2013 Senato M5S 55 226 13
Annamaria Cancellieri Giustizia 20 luglio 2013 Camera dei deputati M5S 154 405 3
Angelino Alfano Interno 5 novembre 2014 Camera dei deputati SEL 125 367
Maria Elena Boschi Riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento 18 dicembre 2015 Camera dei deputati M5S 129 373
Luca Lotti Sport 15 marzo 2017 Senato M5S 52 161 2
XVIII Danilo Toninelli Infrastrutture e trasporti 21 marzo 2019 Senato PD, FI 105 159 19
Alfonso Bonafede Giustizia 20 maggio 2020 Senato Lega 131 160 1
+Europa 124 158 19
Roberto Speranza Salute 28 aprile 2021 Senato FdI 29 221 3
Italexit 29 206 2
Alternativa c'è 28 204 2
XIX Daniela Santanchè Turismo 26 luglio 2023 Senato M5S 67 111
Matteo Salvini Infrastrutture e trasporti 3 aprile 2024 Camera dei deputati PD, M5S, Az 129 211 3
Daniela Santanchè Turismo 4 aprile 2024 Camera dei deputati M5S 121 213 3

A livello regionale

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A livello regionale l'istituto della mozione di sfiducia è disciplinato dagli statuti regionali e dai regolamenti consiliari. Secondo il citato art. 126, comma 2°, della Costituzione, il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Se lo statuto ha optato per l'elezione del presidente della giunta regionale a suffragio universale e diretto, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio, secondo il principio "simul stabunt vel simul cadent".

A livello provinciale e comunale

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Una disciplina analoga a quella delle regioni, fondata anch'essa sul principio "simul stabunt, simul cadent", è prevista dalla legge per i comuni e le province. Infatti, secondo l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000, il sindaco o il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale o provinciale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il sindaco o il presidente della provincia). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione dell'ente.

  1. ^ Nel seguito, per ragioni di semplicità espositiva, si farà riferimento solamente a governo e parlamento, fermo restando che quanto detto può essere esteso ai corrispondenti organi degli enti territoriali
  2. ^ Nel caso di Walpole la mozione censurò soltanto un membro del gabinetto, che proseguì senza di lui: Charles K. Rowley, Bin Wu, Britannia 1066-1884: From Medieval Absolutism to the Birth of Freedom under Constitutional Monarchy, Limited Suffrage, and the Rule of Law, Springer Science & Business, 2014, pp. 125-126.
  3. ^ Robert Randle, The Domestic Origins of Peace, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 392, How Wars End (Nov., 1970), pp. 76-85.
  4. ^ Sentenza della Corte costituzionale n. 7/1996

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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Controllo di autoritàLCCN (ENsh85092121 · GND (DE4170155-0 · BNF (FRcb120984699 (data) · J9U (ENHE987007531397605171