Tutore (diritto)
Il tutore, in diritto è il rappresentante legale di una persona che esercita una funzione di tutela, potendo essere, a seconda della legislazione, una persona fisica o una persona giuridica.
In Italia
modificaIl giudice tutelare nomina tutore colui che è stato designato da chi per ultimo ha esercitato la responsabilità dei genitori. Se questa designazione manca o se si oppongono gravi motivi, sarà scelta un'altra persona, preferibilmente fra i prossimi parenti (art. 348 c.c.).
Il tutore deve tenere una regolare contabilità della sua amministrazione e deve renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Per abuso, negligenza, inettitudine, indegnità, insolvenza, il tutore può essere rimosso dall'ufficio (art. 384 c.c.); inoltre dovrà risarcire al minore i danni derivanti dalla cattiva amministrazione del patrimonio o da altre violazioni dei propri doveri.
Provvedimenti di competenza
modificaNel caso che la magistratura ritenga che un tutore sia inaffidabile può prendere alcuni provvedimenti, come l'affidamento della prole, o comunque dei tutelati, a un'altra persona, multe o anche la carcerazione nel caso che esso abbia sfruttato i suoi tutelati in maniera criminosa.
Alcune legislazioni prevedono anche la libertà vigilata e l'impedimento a tempo indeterminato di tutelare altre persone.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) guardian, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85057615 · GND (DE) 4063990-3 · NDL (EN, JA) 00566264 |
---|