Imbarcazione: differenze tra le versioni

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Un{{'}}'''imbarcazione''' è un mezzo di trasporto in grado di viaggiare sull'acqua; il termine è però anche utilizzato per indicare la classificazione giuridica di una nave.


In [[Italia]] viene definita tale una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di [[nave]]) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di [[natante]]), indipendentemente dai sistemi di [[propulsione]] utilizzati ([[vela (sistema di propulsione)|vela]], [[motore]], [[Remo (attrezzo)|remi]], etc.). Il termine è tuttavia sovente utilizzato in forma generica per definire un qualsiasi genere di [[barca]].
'''Imbarcazione''' indica genericamente una [[nave]], il termine è però anche utilizzato per indicare la classificazione giuridica di una [[nave]].

In [[Italia]] viene definita tale una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di [[nave]]) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di [[natante]]), indipendentemente dai sistemi di [[propulsione]] utilizzati ([[vela (sistema di propulsione)|vela]], [[motore]], [[Remo (attrezzo)|remi]], etc..). Il termine è tuttavia sovente utilizzato in forma generica per definire un qualsiasi genere di [[barca]].


== Descrizione ==
== Descrizione ==
[[File:Freiheitu.jpg|thumb|Una [[barca a vela]] in [[navigazione]] in [[mare]] aperto, tipica [[nautica da diporto|imbarcazione da diporto]]]]
[[File:Freiheitu.jpg|thumb|Una [[barca a vela]] in [[navigazione]] in [[mare]] aperto, tipica [[nautica da diporto|imbarcazione da diporto]]]]
[[File:Natante categorie Diporto.png|thumb|Imbarcazione (categorie nautica da diporto)]]
In particolare la [[legge|legislazione]] [[italia]]na definisce col [[decreto legislativo]] 18 luglio [[2005]], n. 171 nell'articolo 3:
In particolare la [[legge|legislazione]] [[italia]]na definisce col [[decreto legislativo]] 18 luglio [[2005]], n. 171 nell'articolo 3:


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== Galleria d'immagini ==
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File:Battana.jpg|[[Battana]]
File:Pattino_o_moscone_da_salvataggio.jpg|[[Pattino]]
File:Pattino o moscone da salvataggio.jpg|[[Pattino (natante)|Pattino]]
File:Tretboot gelb.JPG|[[Pedalò]]
File:Tretboot gelb.JPG|[[Pedalò]]
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== Voci correlate ==
== Voci correlate ==
* [[Trabucchetto]]
* [[Battana]]
* [[Battana]]
* [[Gozzo (barca)]]
* [[Gozzo (barca)]]
* [[Nave]]
* [[Nave]]
* [[Piroscafo]]
* [[Trabucchetto]]


== Altri progetti ==
== Altri progetti ==

Versione delle 13:50, 12 set 2024

Disambiguazione – "Barca" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Barca (disambigua).
Disambiguazione – "Battello" rimanda qui. Se stai cercando il politico, vedi Nereo Battello.
Barche (batane) per trasporto urbano a Comacchio

Un'imbarcazione è un mezzo di trasporto in grado di viaggiare sull'acqua; il termine è però anche utilizzato per indicare la classificazione giuridica di una nave.

In Italia viene definita tale una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di natante), indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc.). Il termine è tuttavia sovente utilizzato in forma generica per definire un qualsiasi genere di barca.

Descrizione

Una barca a vela in navigazione in mare aperto, tipica imbarcazione da diporto
Imbarcazione (categorie nautica da diporto)

In particolare la legislazione italiana definisce col decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell'articolo 3:

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

Natante

Lo stesso argomento in dettaglio: Natante.
Natante (gozzo) presso Filicudi, Isole Eolie
Iola
Aliscafo

I natanti non hanno l'obbligo dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi, né della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Il proprietario ha comunque facoltà di iscriverli: in tal caso i natanti registrati seguono il regime giuridico delle imbarcazioni.

I natanti costruiti secondo le prescrizioni tecniche della Direttiva dell'Unione europea 94/25/CE e successive modificazioni, sono marcati CE e - analogamente alle imbarcazioni - sono classificati in 4 categorie di progettazione legate alle condizioni meteomarine:

  1. categoria di progettazione A: con qualsiasi condizione meteomarina;
  2. categoria di progettazione B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
  3. categoria di progettazione C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
  4. categoria di progettazione D: con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,30 metri.

Quando le condizioni meteomarine superano i limiti della categoria di progettazione, il natante ha l'obbligo di riparare nell'approdo sicuro più vicino.

I natanti non marcati CE, invece, hanno limiti di navigazione legati alla distanza dalla costa:
a) natanti denominati iole, pattìni, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati: entro 1 miglio dalla costa;
b) acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari: decide la Capitaneria di Porto, l'Ufficio Circondariale Marittimo o l'Autorità della navigazione interna competente per territorio, con apposite ordinanze (come ad esempio l'Ordinanza di sicurezza balneare la quale prevede, per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, la maggiore età e la patente nautica);
c) natanti omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato: entro 12 miglia dalla costa (durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione, con la relativa dichiarazione di conformità, oppure l'attestazione di idoneità dell'organismo tecnico autorizzato o notificato);
d) tutti gli altri natanti non marcati CE: entro 6 miglia dalla costa.

I natanti da diporto possono essere usati per locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale. La Capitaneria di Porto competente per territorio stabilisce quale patente nautica o titolo professionale siano necessari nel noleggio per fare da padrone marittimo.

Galleria d'immagini

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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