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Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

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L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro è una misura di sicurezza personale detentiva prevista dall'art. 216 c.p.[1]

Le misure di questo tipo si applicano ai soggetti imputabili e ritenuti socialmente pericolosi. La scelta dell'una o dell'altra misura è a discrezione del giudice; egli deve solo valutare le attitudini del reo.

Sono assegnatari della colonia agricola o della casa di lavoro:

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza;
  • coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza, e non essendo sottoposti a misure di sicurezza, commettono un delitto non colposo che sia manifestazione di abitualità;
  • i condannati o prosciolti nei casi espressamente indicati dalla legge (es. chi si è sottratto alla libertà vigilata, art. 231 c.p.; coloro che sono ricoverati nei riformatori giudiziari, dopo il compimento della maggiore età, art. 223 c.p.).

Ai sensi dell'art. 217 c.p. la durata minima è di un anno, che divengono due per i delinquenti abituali, tre per i delinquenti professionali, e quattro per quelli di tendenza. Il magistrato di sorveglianza provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, della misura di sicurezza.

Il comma dell'art.207 c.p., che prevedeva che la revoca di una misura di sicurezza personale non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.[2]

La legge 30 maggio 2014, n. 81 ha comunque stabilito che le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima.[3]

Gli internati possono fruire di licenze (art. 53 O.P.) di sei mesi nel lasso di tempo prima del riesame della pericolosità.[4] Può poi essere concessa una licenza di durata fino a 15 giorni per gravi esigenze personali o familiari e una fino a 30 giorni , una volta l'anno, per promuovere il riadattamento sociale; durante la licenza l'internato è in libertà vigilata.[4] Gli internati possono essere ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 O.P.), al regime di semilibertà dopo approvazione del magistrato di sorveglianza (art.52 O.P.) e possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste per chi è stato ammesso al regime di semilibertà non superiori a 45 giorni l'anno(art. 53 O.P.).[4]

  1. ^ Articolo 216 Codice Penale, su brocardi.it.
  2. ^ Corte Costituzionale, sentenza 23 aprile 1974, n. 110 (PDF), su asgi.it.
  3. ^ Misure di sicurezza detentive, su giustizia.it. URL consultato il 23 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 19 marzo 2015).
  4. ^ a b c Legge 26 luglio 1975 n. 354, su ristretti.it.